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Commercianti, obbligo di verifica delle banconote - IL SOLE24 Ore 19.02.2012

di Ranieri Razzante.

IL SOLE 24 ORE - Ecco le nuove regole antifalsificazione degli euro. La tracciatura e segnalazione di banconote sospette di falsità, le raccomandazioni per la gestione del fenomeno e per la segnalazione alla Banca d'Italia, la modulistica per gli invii: è il contenuto del provvedimento di Bankitalia del 14 febbraio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Ciò in attuazione di quanto stabilito nel decreto sulla competitività e da quello sulle semplificazioni.
I soggetti obbligati sono coloro che si qualificano, mediante comunicazione alla Banca centrale, "gestori del contante". Non si tratta solo delle banche e delle poste: vi si aggiungono gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, le società di servizi che professionalmente fanno contazione e verifica della falsità di banconote (inclusi trasporto e custodia del contante), i cambiavalute, e tutti quegli altri soggetti che in qualche modo intervengano nella gestione e distribuzione al pubblico del contante mediante distributori automatici. Questi ultimi, nel silenzio della norma, possono essere immaginati come gli esercizi commerciali (per esempio le casse automatizzate che accettano contante ed erogano resto), gli esercizi pubblici (dove è ammesso il cambio banconote alle casse automatiche, come nei parcheggi); per i casinò, la inclusione è più chiara, data l'attività svolta.
DOCUMENTI
Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. (Parte prima)
Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo. (Parte seconda)
La Banca d'Italia richiede a costoro idonee misure organizzative e di controllo. Ad esempio, non generici apparecchi per le verifiche di autenticità, ma solo quelli conformi all'elenco pubblicato dalla Bce, l'utilizzo di personale altamente professionalizzato e formato sulla materia, processi documentati di controllo, con articolazione delle relative responsabilità.
Nel caso si ritrovino banconote sospette di falsità, i gestori in questione le ritirano dalla circolazione e le trasmettono alle filiali della Banca d'Italia entro i 20 giorni successivi al ricevimento.
Il provvedimento della Banca d'Italia è dettagliato a tal punto da indicare, al di là della modulistica per l'espletamento degli obblighi, quali siano le fattispecie di incompatibilità che le macchine devono essere in grado di rilevare in fase di controllo. Esse attengono allo sporco, alle macchie, al colore, ai grafiti, alle lacerazioni, ai buchi, alle riparazioni, alle grinze, alle pieghe o comunque alle alterazioni della consistenza.
Il ritiro e la verbalizzazione delle banconote dovranno essere documentati, contenendo i dati identificativi del soggetto verbalizzante, quelli delle banconote ritirate (taglio e serie), le modalità del ritiro (se avvenuto in presenza dell'esibitore o in sua assenza, allo sportello ovvero alla postazione senza sportellista), i dati dell'esibitore.
Se dall'esame successivo dei pezzi, che avviene al Centro nazionale di analisi, il riscontro dà esito negativo, le banconote vengono rimborsate all'esibitore nel loro controvalore, informandone il verbalizzante. In caso contrario, la Banca d'Italia trasmetterà le banconote all'Autorità competente, informandone anche qui il verbalizzante.
Queste disposizioni, va ricordato, riguardano però non solo le banconote sospette di falsità: i controlli devono essere predisposti anche per quelle banconote che, per il loro stato di conservazione, sono idonee o meno ad essere reimmesse in circolazione.

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