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Riciclaggio e falsificazione due reati a braccetto - Il Sole 24 Ore 24.01.12

di Ranieri Razzante

Riciclaggio e contraffazione sono due reati spesso a braccetto. Entrambi, indubbiamente, musica per le orecchie della criminalità organizzata, anche a livello internazionale. Sono i volumi a parlare, oltre che le cronache investigative che si debbono far risalire. purtroppo, fino alla stessa emanazione dell'euro.

Il governo Monti si mostra particolarmente attento a questi intrecci finanziari pericolosi. Già con i provvedimenti sulla circolazione del contante, più volte commentati: adesso, l'articolo 97 della stessa Manovra interviene su ciò che è già in uso presso la collettività: le banconote in particolare, le più vulnerabili (sia per la composizione della carta, sia per i tagli minimi più appetibili rispetto alle monete) nei confronti dei più abili falsari. Il decreto introduttivo dell'euro, oggi modificato dai provvedimenti citati (si veda l'articolo a lato), aveva già previsto - sin dal 2001 - taluni presidi antifalsificazione. Oggi si allarga il novero dei soggetti vigilanti, con gli istituti di trasporto valori disciplinati dal Dlgs. 231/2007 sul riciclaggio. Proprio il decreto 231 ha rafforzato gli obblighi soprattutto di segnalazione di operazioni cosiddette "sospette", a carico dei soggetti diversi dalle banche.

L'Uif è intervenuto, di recente, per ben due volte sul raccordo tra falsificazione e riciclaggio. Una prima volta con una comunicazione del novembre del 2009, nella quale si evidenziava alle banche e alle Poste il rischio del cambio di banconote da lire in euro nella fase residua della conversione, prevista entro il 28 febbraio 2012 e anticipata dal decreto Monti al 7 dicembre 2011. Vi si dice che ingenti quantitativi di lire presentati per la conversione possono costituire un indicatore di palese anomalia, quando non di sospetto, circa l'operazione stessa e coloro che la pongono in essere. In particolare, la fattispecie,sempre possibile anche con gli euro o con altre monete di conto, della richiesta di cambi di banconote di taglio elevato con banconote di taglio basso. Senza dimenticare che, con le disposizioni valutarie oggi in vigore, il trasporto di contante da o verso uno Stato estero per somme complessivamente pari o superiori ai 10mila euro va dichiarato e documentato. Una seconda disposizione della Vigilanza è contenuta nelle «Indicazioni operative» della Banca d'Italia sulla segnalazione di operazioni sospette, emanate il 24 agosto del 2010. Tra gli indicatori di anomalia previsti, per l'appunto il «versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato». È opportuno forse ricordare che il cittadino che si ritrovi tra le mani una banconota falsa non può spenderla, onde non incorrere nell'accusa di ricettazione.

Può solo portarla in banca, la sua, sempre che il prelevamento si possa dimostrare essere avvenuto presso la stessa. Le regole del nuovo articolo 8 della legge anticontraffazione (cosi come modificato dall'articolo 97) risultano, poi, ancora più stringenti. La loro applicazione rigorosa, da parte dei destinatari, costituirà un indubbio successo nel contrasto alla contraffazione e al riciclaggio insieme. Le sanzioni non sono solo pecuniarie. I commi 10 e 11 del decreto spaziano infatti tra il minimo di 5mila euro e il massimo di 50mila euro in caso di mancato rispetto delle disposizioni, fino ad arrivare al divieto di rimettere in circolazione il blocco delle banconote ritenute non conformi agli standard.

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